Cosa sono gli aiuti di stato? Quali sono legittimi e quali illegittimi? Facciamo chiarezza sulla normativa europea. Grazie alle analisi e alla consulenza di ERVET la Regione contribuisce alla revisione del diritto comunitario in materia

Per aiuti di Stato, nella terminologia usata dall’Unione europea, si intendono tutti i finanziamenti a favore di imprese o produzioni, sia provenienti direttamente dallo Stato, inteso in senso ampio (amministrazioni centrali, regionali, locali, ecc), sia da altri soggetti quali le imprese pubbliche, cioè quelle imprese nei confronti delle quali i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina.

L’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisa i presupposti che devono essere presenti affinché l’intervento costituisca un aiuto di Stato nel senso comunitario del termine.

Le quattro condizioni che devono essere tutte presenti in un provvedimento agevolativo sono le seguenti:

  1. origine statale dell’aiuto (aiuto concesso dallo Stato mediante risorse pubbliche);
  2. esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
  3. esistenza di un impatto sulla concorrenza;
  4. idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri

I provvedimenti agevolativi che presentano tutte queste quattro caratteristiche sono qualificabili come aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro forma (ad esempio. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, credito d’imposta, esenzioni fiscali o contributive, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato…).

Sebbene il Trattato sia cambiato diverse volte, è sin dal Trattato di Roma del 1957 che la struttura fondante dei principi comunitari e delle procedure generali atte al rispetto della concorrenza, quando vengono adottati provvedimenti agevolativi che si qualificano come aiuti di stato, è rimasta di fatto la stessa fino a oggi.

Quello che nel tempo ha invece subito un profondo cambiamento interpretativo è il concetto di impresa.

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Aiuti legittimi, illegittimi o illegali?
L’articolo 107, comma 1 del Trattato recita: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Col progressivo allargamento dei confini dell’Unione e in conseguenza del fatto che la prestazione di beni e servizi in regime concorrenziale può essere assicurata negli Stati Membri dell’Unione sia da soggetti pubblici che da soggetti privati o misto pubblico-privati, l’Unione  ha deciso di definire come impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Quindi, a parte i casi ove la prestazione venga svolta in favore della pubblica amministrazione, ogni qual volta un’impresa riceva risorse pubbliche in qualsiasi forma oppure sia esentata dal pagare prestazioni, servizi, imposte, tributi e contributi alle quali normalmente sarebbe tenuta dalla normativa in vigore – a meno che tale agevolazione non si applichi a qualsiasi soggetto qualificabile come impresa sul territorio nazionale – siamo in presenza di aiuti di stato.

Gli aiuti di stato che rispettano le disposizioni comunitarie e le procedure che queste prevedono sono ovviamente legittimi. Viceversa la Commissione è tenuta ad ordinare il recupero presso il beneficiario di qualsiasi aiuto illegale che risulti incompatibile con il mercato comune.

Gli aiuti sono definiti illegali qualora la Commissione Europea non ne sia stata informata tramite una notifica o una comunicazione, mentre sono definiti illegittimi gli aiuti di stato che non rispettano i requisiti comunitari. In altri termini l’illegalità può essere rimediata tramite una notifica o comunicazione tardiva (cioè successiva all’entrata in vigore della dispositivo normativo che contiene il provvedimento agevolativo), mentre l’illegitimità non può essere rimediata.

Ciò premesso, gli aiuti sono legittimi e legali se:

a)      concessi ai sensi di un regolamento de minimis che, nel rispetto delle condizioni specificate (cfr. oltre nel testo) consente la concessione di contributi nell’ambito di procedimenti che non devono essere preventivamente comunicati alla Commissione Europea

b)      concessi ai sensi di un regolamento di esenzione, a fronte di una comunicazione alla Commissione Europea tramite un formato standard

c)      concessi ai sensi di una notifica, vale a dire una specifica richiesta fatta alla Commissione Europea corredata di tutta la documentazione da questa richiesta, a partire dalla data indicata nella decisione comunitaria che accetta l’aiuto di stato previsto nella notifica.

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Nuovi obiettivi per gli aiuti nel periodo 2014-2020
La Commissione ha fissato nel 2012 nuovi obiettivi volti a rendere gli aiuti più mirati e in linea con gli “interessi comuni europei” per il periodo 2014-2020. La riforma mirava alla modernizzazione degli aiuti di Stato, facilitando la concessione di aiuti che possono favorirla e limitando le distorsioni della concorrenza che metterebbero a rischio le condizioni di parità nel mercato interno, anche in considerazione del fatto che con la crisi è aumentato il divario tra gli Stati membri per quanto riguarda i margini di manovra per finanziare le proprie politiche. La Comunicazione della Commissione sugli aiuti di statosi era posta tre obiettivi fondamentali:

  • promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;
  • concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;
  • razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

Ad oggi il percorso individuato dalla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE può dirsi concluso ed in particolare sono stati approvati

Le linee guida, gli orientamenti e le comunicazioni della Commissione per i casi in cui l’autorità pubblica che intende concedere aiuti debba procedere ad un preventiva notifica

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01 del 23 luglio 2013),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C 332/01 del 14 novembre 2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:332:FULL&from=IT

Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04 del 22/1/2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=IT

Comunicazione della Commissione -Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01 del 26/1/2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:IT:PDF

Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03 del 4 aprile 2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN

Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ((2014/C 200/01 del 28 giugno 2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:200:FULL&from=IT

Le linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:249:FULL&from=IT

I regolamenti applicabili nei casi in cui l’autorità pubblica che intende concedere aiuti si impegni a rispettare una serie di condizioni e clausole che la esentano dal dovere di notificare preventivamente il provvedimento agevolativo alla Commissione Europea:

  • Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (ABER). L’acronimo ABER sta per Agriculture Block Exemption Regulation.
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=IT
  • Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi. L’acronimo GBER sta per General Block Exemption Regulation.
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=IT

I regolamenti applicabili nei casi in cui l’autorità pubblica che intende concedere aiuti si impegni a rispettare una serie di condizioni e clausole che consentono di qualificare il provvedimento agevolativo come un aiuto di stato non in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri nè di esercitare un impatto significativo sulla concorrenza (cosiddetto “de minimis”):

Il progressivo allargamento dell’ambito di applicazione degli aiuti di stato derivante dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea e dai riflessi normativi comunitari conseguenti, hanno portato progressivamente a far rientrare pienamente nel novero della tematica degli aiuti di stato le piccole infrastrutture, gli aiuti allo sport, gli aiuti alla cultura, agli audiovisivi, così come la banda larga e gli aiuti agli aeroporti o alle compagnie aeree.

In conseguenza di ciò la Commissione ha modificato il proprio approccio, prevedendo da un lato l’irrobustimento delle procedure di notifica e dei metodi di autovalutazione dei regimi di aiuti, auspicando in tal modo che le notifiche avvengano solo in casi molto limitati debitamente motivati, e dall’altro allargando in modo rilevante i casi in cui i regimi possono avvalersi del Regolamento di esenzione.

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Cosa fa ERVET per la Regione Emilia-Romagna in tema di aiuti di stato
ERVET fornisce un qualificato supporto alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della normativa comunitaria sugli aiuti di stato sia nella fase ascendente del diritto comunitario (la fase di consultazione che la Commissione Europea avvia con gli Stati Membri quando si accinge a modificare la normativa di riferimento), sia nel fornire supporto alle Direzioni regionali che applicano la normativa sugli aiuti di stato ai fini della corretta interpretazione della norma sia in fase di predisposizione delle misure di intervento (bandi, manifestazioni di interesse) che della gestione di dette misure.

La Regione Emilia-Romagna, tramite il supporto di ERVET, ha fornito recentemente un importante contributo nella fase ascendente del diritto comunitario, convincendo il Governo Italiano e poi la stessa Commissione Europea sull’opportunità di:

  • consentire l’utilizzo del regolamento “de minimis” 1407/2013 anche alle imprese in difficoltà
  • non applicare la definizione più stringente di impresa in difficoltà nell’ambito del Regolamento 651/2008 (GBER ) alle piccole e medie imprese (PMI)

A tal fine ERVET ha prodotto un’analisi specifica su un campione di oltre 230 imprese italiane di capitali, con fatturato di oltre 900.000 euro, che ha evidenziato come l’applicazione dei criteri più stringenti proposti dalla Commissione avrebbe determinato l’impossibilità di concedere aiuti di stato a oltre il 40% delle imprese suddette, con scostamenti non rilevanti fra settori e regioni di appartenenza.

Focus a cura di Donato Pulacchini, Responsabile dell’Unità Fondi Strutturali di ERVET